Art. 7.
                        Erogazione contributi
    1.  I  contributi  di  cui  alla presente legge sono liquidati ai
beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.
    2. La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al
40%   del   contributo   regionale  assegnato,  sono  rispettivamente
liquidate  in  occasione  dell'inizio  e  dell'ultimazione dei lavori
certificati  dal  direttore  dei  lavori  e  previa  presentazione di
polizza fidejussoria a garanzia di importo pari alla somma da erogare
aumentata del 5%.
    3.  In  corso  d'opera,  il  servizio puo' effettuare controlli e
verifiche finalizzati ad accertare il regolare svolgimento dei lavori
per quanto attiene la loro conformita' con gli interventi approvati e
con   le   modalita'  di  svolgimento  fissate  nel  disciplinare  di
concessione.
    4.  In  caso  di  riscontrata  irregolarita'  o  difformita',  il
dirigente del servizio sospende l'erogazione delle rate di contributo
residue  ed  assegna un termine per il ripristino delle condizioni di
regolarita'.  Trascorso  inutilmente il termine assegnato si provvede
alla   revoca   del   contributo   ed   al   recupero   delle   somme
erogate, maggiorate   degli   interessi  legali  maturati  e  di  una
sanzione,  pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento
del  dirigente  il  servizio;  e'  fatta salva l'applicazione di ogni
altra  sanzione  derivante,  per  le  inosservanze rilevate, da altre
normative.
    5.  La  rata  a  saldo  del  contributo  e' liquidata, a cura del
dirigente  del servizio, previa emissione del certificato di collaudo
di  cui  all'Art.  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753.
    6.  Gli  oneri  afferenti  all'I.V.A.  sono  a  totale carico dei
soggetti beneficiari.