Art. 7. Erogazione contributi 1. I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo. 2. La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al 40% del contributo regionale assegnato, sono rispettivamente liquidate in occasione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori certificati dal direttore dei lavori e previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia di importo pari alla somma da erogare aumentata del 5%. 3. In corso d'opera, il servizio puo' effettuare controlli e verifiche finalizzati ad accertare il regolare svolgimento dei lavori per quanto attiene la loro conformita' con gli interventi approvati e con le modalita' di svolgimento fissate nel disciplinare di concessione. 4. In caso di riscontrata irregolarita' o difformita', il dirigente del servizio sospende l'erogazione delle rate di contributo residue ed assegna un termine per il ripristino delle condizioni di regolarita'. Trascorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati e di una sanzione, pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del dirigente il servizio; e' fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione derivante, per le inosservanze rilevate, da altre normative. 5. La rata a saldo del contributo e' liquidata, a cura del dirigente del servizio, previa emissione del certificato di collaudo di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 6. Gli oneri afferenti all'I.V.A. sono a totale carico dei soggetti beneficiari.