Art. 8.
              Modifiche alla legge regionale n. 72/1998
    1.  Data  la  specificita'  della  materia,  la  cui  trattazione
richiede   competenze   specialistiche   attivabili  solo  a  livello
regionale,  all'Art.  21, comma 1 della legge regionale n. 72/1998 e'
aggiunta la seguente lettera l):
      «1) trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e,
piu'  in  generale,  di  impianti fissi e infrastrutture ed accessori
come definiti dalla legge regionale n. 61/1983.».
    2.  L'Art.  22  della  legge  regionale  12 agosto 1998, n. 72 e'
abrogato.