Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 72/1998 1. Data la specificita' della materia, la cui trattazione richiede competenze specialistiche attivabili solo a livello regionale, all'Art. 21, comma 1 della legge regionale n. 72/1998 e' aggiunta la seguente lettera l): «1) trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e, piu' in generale, di impianti fissi e infrastrutture ed accessori come definiti dalla legge regionale n. 61/1983.». 2. L'Art. 22 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 e' abrogato.