(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'Art. 174, paragrafo 2, del trattato CEE, dei principi dettati dall'Art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza.