(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Abruzzo  detta norme a tutela della salute della
popolazione  dagli  effetti  della  esposizione  ai  campi elettrici,
magnetici   ed   elettromagnetici   e  a  salvaguardia  dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della
pianificazione   territoriale   ed   urbanistica,  nel  rispetto  del
principio  di  precauzione  sancito  dall'Art.  174, paragrafo 2, del
trattato   CEE,   dei   principi  dettati  dall'Art.  8  della  legge
22 febbraio  2001,  n.  36  -  legge  quadro  sulla  protezione dalle
esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, della
legge  6 agosto 1990, n. 223 - disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico  e  privato,  del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.
381  e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza.