Art. 10.
    Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
    1.  La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti
i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli
impianti  esistenti  per  l'emittenza  radio  e televisiva alle norme
della  presente  legge.  L'adeguamento  e'  realizzato con i piani di
risanamento  che prevedono la riconduzione a conformita' nel rispetto
dei  limiti  di  esposizione  di  cui  agli  artt. 3  e 4 del decreto
ministeriale  n.  381  del  1998  e  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad
alta  frequenza.  I Piani possono prevedere anche la delocalizzazione
degli  impianti,  nel  rispetto  delle modalita' e dei tempi previsti
dall'Art. 9 della legge n. 36/2001.
    2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  richiedono l'autorizzazione di cui al
comma  1  dell'Art.  9  ovvero  presentano  il  Piano  di risanamento
contenente   modalita'   e   tempi   di  riconduzione  a  conformita'
dell'impianto.
    3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al
comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'Art. 5,
specifici  piani  di  risanamento  con  le  modalita'  e  i  tempi di
intervento.
    4.  I  Piani  di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati
dal  comune  sentita  la  provincia interessata e acquisito il parere
dell'ARTA  e  dell'ASL  con  le modalita' previste dagli artt. 7 e 20
della  legge  regionale n. 64/1998. Gli interventi contenuti in detti
Piani  possono  essere  dichiarati  di  pubblico interesse, urgenti e
indifferibili.  L'approvazione  del  Piano di risanamento ricomprende
l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'Art. 9.
    5.  La  delocalizzazione  e'  effettuata  nelle aree previste dal
Piano   provinciale   di   localizzazione   dell'emittenza   radio  e
televisiva.   La   delocalizzazione  e'  completata  entro  sei  mesi
dall'approvazione del Piano di risanamento.
    6.  Il  gestore  da' comunicazione al comune, entro trenta giorni
dalla   loro   realizzazione,   dell'avvenuta   realizzazione   degli
interventi  di  adeguamento  ai  limiti  di esposizione fissati dalla
presente  legge.  L'adeguamento  ai limiti e' effettuato in ogni caso
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.