Art. 10. Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva 1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge. L'adeguamento e' realizzato con i piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformita' nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza. I Piani possono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti, nel rispetto delle modalita' e dei tempi previsti dall'Art. 9 della legge n. 36/2001. 2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'Art. 9 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalita' e tempi di riconduzione a conformita' dell'impianto. 3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'Art. 5, specifici piani di risanamento con le modalita' e i tempi di intervento. 4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal comune sentita la provincia interessata e acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalita' previste dagli artt. 7 e 20 della legge regionale n. 64/1998. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'Art. 9. 5. La delocalizzazione e' effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione e' completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento. 6. Il gestore da' comunicazione al comune, entro trenta giorni dalla loro realizzazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge. L'adeguamento ai limiti e' effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.