Art. 11. Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile 1. Il comune, di norma, rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il programma e' corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8. 2. Il comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, da notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto. 3. Il comune, acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalita' previste dalla legge regionale n. 64/1998, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e delle disposizioni di cui all'Art. 11 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio. 4. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3. 5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 2 e con le modalita' di cui al comma 3. Il comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformita' con le procedure dello sportello unico di cui all'Art. 25. 6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonche' di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime. 7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'Art. 13 nel termine ivi previsto. 8. La giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra i quali rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.