Art. 11.
       Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
    1.  Il  comune,  di  norma,  rilascia le autorizzazioni a seguito
della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile
del  programma  annuale  delle  installazioni fisse da realizzare. Il
programma  e'  corredato  dalla localizzazione degli apparati e dalla
documentazione  tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici
redatta ai sensi del comma 8.
    2.  Il comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento,
da   notizia   alla   cittadinanza  dell'avvenuta  presentazione  del
programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni
da  parte  dei  titolari  di interessi pubblici o privati nonche' dei
portatori  di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
    3.  Il  comune,  acquisito  il parere dell'ARTA e dell'ASL con le
modalita'  previste  dalla  legge  regionale  n.  64/1998,  autorizza
l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi
nel  rispetto  dei  limiti  di  esposizione ai campi elettromagnetici
individuati  agli  articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del
1998,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003   relativo   a   campi  magnetici  ad  alta  frequenza  e  delle
disposizioni  di  cui  all'Art.  11  e tenuto conto delle esigenze di
copertura del servizio sul territorio.
    4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  novanta giorni dalla
presentazione  del  programma  e contiene le deduzioni in ordine alle
osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
    5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di
telefonia  mobile  possono  essere  autorizzate  nel  rispetto  delle
procedure di informazione di cui al comma 2 e con le modalita' di cui
al  comma 3.  Il  comune  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge  fissa  il  termine  del  procedimento  per il
rilascio   dell'autorizzazione   delle   singole   installazioni   in
conformita'  con  le  procedure dello sportello unico di cui all'Art.
25.
    6.  Al  fine  di ridurre l'impatto ambientale nonche' di favorire
una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile,
il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime
strutture   impiantistiche  esistenti  nella  realizzazione  di  reti
indipendenti,  il  comune  assume  idonee iniziative di coordinamento
delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a
questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
    7.  Non  possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che
non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'Art. 13
nel termine ivi previsto.
    8.  La  giunta  regionale  con  proprio  atto, da adottarsi entro
sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua  gli  elaborati  tecnici  che i gestori degli impianti sono
tenuti  a  presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra i quali
rientra  la  dichiarazione  della  potenza massima fornita al sistema
irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle spese di
istruttoria a carico degli stessi.