Art. 13. Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile 1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 sono ricondotti a conformita' ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento e' effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalita' ed i tempi di attuazione. 3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal comune su parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalita' di cui al comma 3 dell'Art. 10. 4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da' comunicazione al comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. 5. I titolari di rete di telefonia mobile forniscono al comune ed all'ARTA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa dei siti e degli impianti esistenti con la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei campi elettromagnetici anche per la realizzazione del catasto comunale di cui all'Art. 8 della presente legge.