Art. 13.
        Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
    1.  Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  10  e 11 sono ricondotti a
conformita' ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento e' effettuato
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, i gestori di impianti
presentano  al  comune  il  Programma degli interventi di risanamento
contenente le modalita' ed i tempi di attuazione.
    3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal comune
su  parere  dell'ARTA  e  dell'ASL con le modalita' di cui al comma 3
dell'Art. 10.
    4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai
limiti  di  esposizione  fissati  dalla presente legge il gestore da'
comunicazione al comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
    5. I titolari di rete di telefonia mobile forniscono al comune ed
all'ARTA,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge, la mappa completa dei siti e degli impianti esistenti
con la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei campi
elettromagnetici  anche  per la realizzazione del catasto comunale di
cui all'Art. 8 della presente legge.