Art. 14.
     Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
    1.  I  gestori  di  reti  di  telefonia  mobile  entro  sei  mesi
dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge  forniscono  alle
amministrazioni  comunali  la  mappa  completa  degli  impianti fissi
corredata   delle   caratteristiche   tecniche   necessarie   per  la
valutazione dei campi elettromagnetici.
    2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARTA valuta il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti
fissi  di  telefonia  mobile  per  i  quali detta valutazione non sia
intervenuta in sede di autorizzazione.