Art. 14. Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile 1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici. 2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARTA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.