Art. 15. Impianti mobili di telefonia mobile 1. Degli impianti mobili di telefonia mobile e' data comunicazione al comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione e' corredata del parere favorevole dell'ARTA e dell'ASL. Il comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione puo' chiedere al gestore una diversa localizzazione. 2. L'atto della giunta di cui al comma 8 dell'Art. 10 individua i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonche' il tempo massimo di collocamento dell'impianto. 3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'Art. 12.