Art. 15.
                 Impianti mobili di telefonia mobile
    1.   Degli   impianti   mobili   di   telefonia  mobile  e'  data
comunicazione  al  comune  quarantacinque  giorni  prima  della  loro
collocazione.  La  comunicazione  e'  corredata del parere favorevole
dell'ARTA  e  dell'ASL.  Il comune nei successivi trenta giorni dalla
comunicazione puo' chiedere al gestore una diversa localizzazione.
    2. L'atto della giunta di cui al comma 8 dell'Art. 10 individua i
contenuti  della comunicazione, i criteri per la determinazione delle
spese di istruttoria a carico del gestore nonche' il tempo massimo di
collocamento dell'impianto.
    3.  Gli  impianti  di  cui  al  presente  articolo sono tenuti al
rispetto  dei  limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui
agli  articoli  3  e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 luglio 2003
relativo  a  campi  magnetici  ad alta frequenza e non possono essere
posizionati nelle aree di cui all'Art. 12.