Art. 17.
             Risanamenti degli impianti di trasmissione
               e distribuzione dell'energia elettrica
    1.  In  attuazione  dell'Art. 30 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  gli  enti  gestori  delle  reti  di  trasmissione  e
distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di
tensione  sino  a  150 KV presentano alla provincia, per gli impianti
che  non  rispettano  i valori limite fissati dalla normativa statale
vigente,  un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente
articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
    2.  Il  Piano  di  risanamento  con  le priorita' d'intervento e'
approvato  dalla provincia acquisito il parere del comune interessato
nonche' dell'ARTA e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono
dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
    3.  Nel  caso  in  cui  le  opere  di  risanamento interessino il
territorio  di  due  o  piu'  province,  il  Piano  di risanamento e'
presentato   alla   provincia  nel  cui  territorio  si  sviluppa  la
porzione maggiore  dell'impianto  ed  e' approvato acquisita l'intesa
delle province interessate.
    4.  L'approvazione  del  Piano contiene l'autorizzazione prevista
per l'installazione di nuovi impianti.
    5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica
per  le  reti  con tensione superiore a 150 KV attiva la procedura di
risanamento  con  le  modalita'  previste  dall'Art. 9 della legge n.
36/2001.
    6.  In  attuazione  delle  finalita' della presente legge possono
presentare  le  proposte  di  risanamento  e le relative richieste di
finanziamento  alla Regione gli esercenti degli elettrodotti e, anche
in  alternativa agli stessi, le amministrazioni comunali interessate,
ogni  cittadino singolo o associato, le associazioni dei consumatori,
le associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie di ogni
genere,  i  comitati  per  la  tutela  dai campi elettromagnetici, le
associazioni ambientaliste.
    7. In caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti
e' concessa ad almeno 500 mt dai centri abitati, perimetrali ai sensi
del  Nuovo codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti
da  leggi  statali  e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti
urbanistici    ad   insediamenti   produttivi,   turistico-ricettivi,
scolastici e sanitari.
    8.  Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica
utilita',  urgenti  ed  indifferibili  comparabili  ad  interventi di
riqualificazione urbana.