Art. 17. Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 1. In attuazione dell'Art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150 KV presentano alla provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale. 2. Il Piano di risanamento con le priorita' d'intervento e' approvato dalla provincia acquisito il parere del comune interessato nonche' dell'ARTA e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. 3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o piu' province, il Piano di risanamento e' presentato alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed e' approvato acquisita l'intesa delle province interessate. 4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista per l'installazione di nuovi impianti. 5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150 KV attiva la procedura di risanamento con le modalita' previste dall'Art. 9 della legge n. 36/2001. 6. In attuazione delle finalita' della presente legge possono presentare le proposte di risanamento e le relative richieste di finanziamento alla Regione gli esercenti degli elettrodotti e, anche in alternativa agli stessi, le amministrazioni comunali interessate, ogni cittadino singolo o associato, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie di ogni genere, i comitati per la tutela dai campi elettromagnetici, le associazioni ambientaliste. 7. In caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti e' concessa ad almeno 500 mt dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari. 8. Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili comparabili ad interventi di riqualificazione urbana.