Art. 2. Campo di applicazione 1. La presente legge disciplina: a) l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti fissi radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione; b) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; c) la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione superiore a 15 KV. 2. Per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato sviluppo degli stessi gli impianti di emissione possono essere accorpati su un unico traliccio. 3. La Regione stabilisce le modalita' per il risanamento degli impianti gia' esistenti al fine del graduale raggiungimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', previsti dalle norme statali vigenti. 4. Gli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 sono disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge. 5. Le province e i comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono obiettivi di qualita' al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. 6. Agli apparati del Ministero degli interni, delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo forestale e della Polizia municipale, nonche' della Protezione civile e dei Servizi di emergenza sanitaria si applicano le norme del decreto previsto dall'Art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 36/2001.