Art. 2.
                        Campo di applicazione
    1. La presente legge disciplina:
      a)  l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei
siti  di  trasmissione e degli impianti fissi radioelettrici compresi
gli  impianti  per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la
radiodiffusione;
      b) le  modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni alla
installazione  degli  impianti  che  possono comportare l'esposizione
della  popolazione  a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;
      c) la  trasmissione  e  la distribuzione dell'energia elettrica
con tensione superiore a 15 KV.
    2. Per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per
un  ordinato  sviluppo degli stessi gli impianti di emissione possono
essere accorpati su un unico traliccio.
    3.  La  Regione  stabilisce le modalita' per il risanamento degli
impianti  gia'  esistenti  al  fine  del  graduale raggiungimento dei
limiti  di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', previsti dalle norme statali vigenti.
    4.  Gli  apparati  dei  radioamatori  regolati  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 sono disciplinati
con   apposito   regolamento   della   Regione,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a
campi   magnetici   ad   alta   frequenza,  entro  centoventi  giorni
dall'approvazione della presente legge.
    5.  Le province e i comuni nell'esercizio delle loro competenze e
della pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono obiettivi
di qualita' al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai
campi elettromagnetici.
    6. Agli apparati del Ministero degli interni, delle Forze armate,
della  Guardia  di  finanza,  del  Corpo  forestale  e  della Polizia
municipale,   nonche'  della  Protezione  civile  e  dei  Servizi  di
emergenza  sanitaria  si  applicano  le  norme  del  decreto previsto
dall'Art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 36/2001.