Art. 20.
                           S a n z i o n i
    1.   Fatte   salve   le   sanzioni  di  competenza  dello  stato,
disciplinate  dall'Art. 15 della legge quadro n. 36/2002, l'esercizio
di  impianti  di  telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza
delle  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  10  e  11 comporta la
disattivazione  degli impianti, oltre all'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da euro 4.200,00 a euro 10.300,00.