Art. 20. S a n z i o n i 1. Fatte salve le sanzioni di competenza dello stato, disciplinate dall'Art. 15 della legge quadro n. 36/2002, l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza delle autorizzazioni di cui agli articoli 10 e 11 comporta la disattivazione degli impianti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.200,00 a euro 10.300,00.