Art. 21. Norma transitoria 1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'Art. 16, gia' autorizzati, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni gia' rilasciate e' sospesa sino al pronunciamento della provincia. 2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'Art. 16 e comunque entro e non oltre tre anni dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalita' per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'Art. 16 della presente legge, previo parere dell'ARTA e della ASL.