Art. 21.
                          Norma transitoria
    1.  Gli  elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al
comma  4  dell'Art.  16,  gia'  autorizzati, per i quali alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  non  sono  ancora  state
completate  le  procedure  d'appalto, sono soggetti alle disposizioni
urbanistiche  della  presente  legge.  A tal fine i soggetti titolari
dell'autorizzazione  sono tenuti a presentare adeguata documentazione
idonea  a  comprovarne  il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni
gia' rilasciate e' sospesa sino al pronunciamento della provincia.
    2.   Sino   all'adeguamento   degli  strumenti  urbanistici  alle
disposizioni di cui all'Art. 16 e comunque entro e non oltre tre anni
dell'entrata  in  vigore della presente legge, i comuni rilasciano le
concessioni  edilizie  nel rispetto dei criteri e delle modalita' per
l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva
di  cui  all'Art.  16 della presente legge, previo parere dell'ARTA e
della ASL.