Art. 23.
                          Intese e accordi
    1.   La   Regione   favorisce,   tramite  accordi  volontari,  la
realizzazione degli obiettivi di qualita', prevedendo per gli stessi,
nel   rispetto  della  normativa  vigente,  procedure  amministrative
semplificate e risorse finanziarie per cofinanziare interventi la cui
soluzione  e'  ritenuta  urgente  ed  abbia una particolare rilevanza
pubblica.
    2.  La  Regione  e  gli  enti  locali  favoriscono la ricerca, lo
sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio
continuo sulle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti
gestori degli impianti intese ed accordi di programma.