Art. 23. Intese e accordi 1. La Regione favorisce, tramite accordi volontari, la realizzazione degli obiettivi di qualita', prevedendo per gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, procedure amministrative semplificate e risorse finanziarie per cofinanziare interventi la cui soluzione e' ritenuta urgente ed abbia una particolare rilevanza pubblica. 2. La Regione e gli enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio continuo sulle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.