Art. 24. Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva 1. E' istituito presso le province un comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal presidente della provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla provincia di cui uno segnalato dall'ARTA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Il comitato e' integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori. 2. Il comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'Art. 9, comma 4, e collabora con la provincia per la predisposizione del Piano di cui all'Art. 5.