Art. 24.
   Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva
    1.  E'  istituito  presso  le  province  un  comitato tecnico per
l'emittenza   radio   e  televisiva  composto  dal  presidente  della
provincia  o  un  suo  delegato,  da  quattro  esperti nominati dalla
provincia  di cui uno segnalato dall'ARTA e da un rappresentante o un
esperto   nominato   dal  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni
(CORECOM).  Il  comitato  e'  integrato  da  due  esperti  di cui uno
indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro
dalle associazioni a tutela dei consumatori.
    2.  Il  comitato  esprime  parere  sulle  autorizzazioni  di  cui
all'Art.   9,   comma   4,  e  collabora  con  la  provincia  per  la
predisposizione del Piano di cui all'Art. 5.