Art. 26.
                        Contributi regionali
    1. La Regione per agevolare l'attuazione dei piani di risanamento
di  cui  all'Art.  10,  puo' concedere un contributo ai gestori degli
impianti   nella   misura   massima  del  50%  della  spesa  ritenuta
ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi
ad  esigenze  di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e
con esclusivo riferimento alle emittenti locali.
    2.  L'approvazione  da  parte  del  comune  del Piano costituisce
presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
    3.  La  Regione  determina  i  criteri  per  la  valutazione  dei
progetti,   per  la  definizione  delle  spese  ammissibili,  per  la
concessione  e  la erogazione dei contributi, nonche' le modalita' di
revoca.
    4.  Al  regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica
il  regime  di aiuti di minima entita', cosi' come disciplinato dalla
normativa comunitaria vigente.