Art. 26. Contributi regionali 1. La Regione per agevolare l'attuazione dei piani di risanamento di cui all'Art. 10, puo' concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. 2. L'approvazione da parte del comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo. 3. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonche' le modalita' di revoca. 4. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entita', cosi' come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.