Art. 28.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Art. 26 si fa fronte
mediante  l'istituzione  di  apposito  capitolo nella parte spesa del
bilancio  regionale  che viene dotato della necessaria disponibilita'
in  sede  di approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'Art.
10  della  legge  regionale  n.  25 marzo  2002,  n.  3 - ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 13 dicembre 2004
                                PACE