Art. 28. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Art. 26 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 25 marzo 2002, n. 3 - ordinamento contabile della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 13 dicembre 2004 PACE