Art. 4.
                      Competenze della Regione
    1.  La  Regione,  fatte  salve  le competenze dello Stato e delle
autorita'  indipendenti  e  tenuto  conto  dei principi relativi alla
tutela  della  salute pubblica e degli strumenti della pianificazione
territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce:
      a) l'esercizio  delle  funzioni relative all'individuazione dei
siti  di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli
impianti  radioelettrici  e  degli  impianti  per radiodiffusione nel
rispetto  del  decreto  ministeriale  n.  381/1998  e del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 relativo a
campi magnetici ad alta frequenza;
      b) le  modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni alla
installazione   degli   impianti   in   conformita'   a   criteri  di
semplificazione  amministrativa,  tenendo  conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
      c) l'individuazione  degli  strumenti  e  delle  azioni  per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'Art. 1;
      d) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 KV con la previsione di fasce di rispetto attuate
secondo i parametri fissati dallo Stato e dell'obbligo di segnalarle;
      e) la  definizione  delle competenze che spettano alle province
ed  ai  comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio
1997, n. 249;
      f) il    concorso    all'approfondimento    delle    conoscenze
scientifiche  relative  agli  effetti  per  la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
      g) la  realizzazione  e  la  gestione,  in coordinamento con il
catasto  nazionale,  di  cui  all'Art.  4, comma 1, lettera c), della
legge  n.  36/2001,  di un catasto regionale delle sorgenti fisse dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.