Art. 4. Competenze della Regione 1. La Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza; b) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; c) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'Art. 1; d) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV con la previsione di fasce di rispetto attuate secondo i parametri fissati dallo Stato e dell'obbligo di segnalarle; e) la definizione delle competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; g) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 36/2001, di un catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.