Art. 5.
                 Piano provinciale di localizzazione
                  dell'emittenza radio e televisiva
    1. La provincia si dota di un piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza  radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei
limiti  e dei valori di cui al decreto ministeriale n. 381/1998 e del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 luglio 2003
relativo ai campi magnetici ad alta frequenza.
    2.  Il  Piano  e'  adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge  e  approvato con le procedure previste per il
Piano   territoriale   di   coordinamento  provinciale  (PTCP)  dalla
legislazione regionale vigente. Detto Piano puo' essere contenuto nel
PTCP.
    3.  Sino  all'attuazione  delle previsioni del Piano nazionale di
assegnazione  delle  frequenze  di  radiodiffusione  sonora, il Piano
provinciale,  per  garantire  la  fruizione del servizio da parte dei
cittadini  e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per
la   tutela   della  salute,  puo'  motivatamente  e  temporaneamente
prevedere  la  permanenza  degli  impianti radio nelle aree di cui al
comma 1 dell'Art. 3.