Art. 5. Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva 1. La provincia si dota di un piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza. 2. Il Piano e' adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano puo' essere contenuto nel PTCP. 3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, puo' motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'Art. 3.