Art. 6.
                  Catasto regionale degli impianti
                 per l'emittenza radio e televisiva
    1. E' istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui
all'Art.  4,  comma  1, lettera c) della legge n. 36/2001, il catasto
regionale  degli  impianti  fissi radioelettrici e di radiodiffusione
presso l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARTA), al fine di rilevare
i  livelli  dei  campi  elettrici,  magnetici ed elettromagnetici nel
territorio,  con  riferimento  alle  condizioni  di esposizione della
popolazione.
    2.  Il  catasto  e'  gestito  dall'ARTA  che, sulla base dei dati
raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
    3.   L'ARTA   impiega   le  informazioni,  acquisite  nell'ambito
dell'attivita'  istruttoria,  nonche' le comunicazioni dei titolari e
dei comuni, per la compilazione del catasto.
    4. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti
sul  territorio  regionale,  il  relativo archivio informatizzato dei
dati   tecnici   ed  anagrafici  degli  impianti  nonche'  di  quelli
topografici riferiti ad apposite cartografie.
    5.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalita'
per  la  gestione  del catasto, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
    6.  Ai  fini  della  formazione  e  della gestione del catasto, i
gestori  degli impianti forniscono all'ARTA, entro centottanta giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge, la mappa completa degli
impianti  corredata  dalle caratteristiche tecniche necessarie per la
valutazione dei campi elettromagnetici.
    7.  Non  possono essere autorizzati nuovi impianti ai gestori che
non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6.