Art. 6. Catasto regionale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva 1. E' istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 36/2001, il catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione presso l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARTA), al fine di rilevare i livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. 2. Il catasto e' gestito dall'ARTA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. 3. L'ARTA impiega le informazioni, acquisite nell'ambito dell'attivita' istruttoria, nonche' le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto. 4. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti nonche' di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. 5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione del catasto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti forniscono all'ARTA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici. 7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6.