Art. 7. Impianti per l'emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la individuazione delle aree nelle quali e' consentita l'installazione degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonche' i criteri per la costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. La giunta nella definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonche' dell'incidenza degli impianti su aree di particolare intensita' abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani; 3. La giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che: a) e' vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attivita' produttive o turistico ricettive; b) e' vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione; c) e' vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonche' nelle zone parco e nelle riserve naturali.