Art. 8. Pianificazione comunale 1. I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'Art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. 2. Il comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 223 del 1990. 3. I comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 4. I comuni provvedono a realizzare un catasto degli impianti installati i cui dati devono essere immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli stessi ed a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.