Art. 8.
                       Pianificazione comunale
    1.  I  comuni,  con  le  procedure previste per la localizzazione
delle   opere   pubbliche,  adeguano  la  pianificazione  urbanistica
comunale  ai  Piani  provinciali  di  cui  all'Art. 4, ai sensi della
legislazione regionale vigente in materia.
    2.  Il  comune  acquisisce  o,  se  del caso, occupa d'urgenza ed
espropria  le  aree  a  tal  fine  individuate  dalla  pianificazione
urbanistica  assegnandole  in  diritto di superficie ai gestori degli
impianti, ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 223 del 1990.
    3. I comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento
per  assicurare  il  corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
    4.  I  comuni  provvedono  a realizzare un catasto degli impianti
installati  i  cui  dati  devono  essere immediatamente disponibili a
tutti  i  soggetti  interessati alla disciplina per il rilascio delle
autorizzazioni  alla  installazione o alla modifica degli stessi ed a
coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.