Art. 9.
                         Funzione dei comuni
    1.  Il  comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
tutela ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le
modalita'  previste  dagli  artt. 7  e  20  della  legge regionale n.
64/1998,  autorizza  l'installazione  degli  impianti per l'emittenza
radio  e  televisiva  nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici  individuati  dal decreto ministeriale n. 381/1998 e
dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
relativo  a  campi  magnetici  ad  alta  frequenza tenuto conto delle
esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformita' con
la  pianificazione  urbanistica  comunale  aggiornata  ai sensi della
presente legge.
    2.  Il  comune,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  fissa  il  termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione  in  conformita' con le procedure dello sportello
unico di cui all'Art. 25.
    3.    Prima    dell'approvazione   del   Piano   provinciale   di
localizzazione  dell'emittenza  radio  e  televisiva  comunale  e del
conseguente recepimento dello stesso nella pianificazione urbanistica
comunale,  il  comune  autorizza  l'impianto su parere favorevole del
Comitato  tecnico  provinciale  per l'emittenza radio e televisiva di
cui all'Art. 24.
    4.  Con  atto della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta
giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati
gli  elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il
rilascio  dell'autorizzazione  tra cui rientra la dichiarazione della
potenza  massima  fornita  al  sistema  irradiante  e sono definiti i
criteri  per  la  determinazione  delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.