Art. 9. Funzione dei comuni 1. Il comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalita' previste dagli artt. 7 e 20 della legge regionale n. 64/1998, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dal decreto ministeriale n. 381/1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformita' con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge. 2. Il comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformita' con le procedure dello sportello unico di cui all'Art. 25. 3. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva comunale e del conseguente recepimento dello stesso nella pianificazione urbanistica comunale, il comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'Art. 24. 4. Con atto della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.