Art. 10. Protezione sociale 1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale, con particolare attenzione per le donne e per i minori. 2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi, con particolare attenzione per le donne e per i minori.