Art. 10.
                         Protezione sociale
    1.  I  destinatari della presente legge, vittime di situazioni di
violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale
programma  di  assistenza  e di integrazione sociale, con particolare
attenzione per le donne e per i minori.
    2.  Nel  programma triennale regionale si prevedono interventi di
accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le
persone  vittime  di abusi, con particolare attenzione per le donne e
per i minori.