Art. 11. Interventi specifici per studenti universitari 1. La Regione concorre alla istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle Universita' della Regione. Il relativo fondo e' corrisposto ai singoli ERSU della Regione. 2. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente la stipulazione di accordi di cooperazione fra Universita' della Regione e Universita' di Paesi non appartenenti all'Unione europea anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine degli stranieri immigrati laureati nelle Universita' abruzzesi.