Art. 11.
           Interventi specifici per studenti universitari
    1.  La  Regione  concorre alla istituzione di borse di studio per
stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream
nelle  Universita' della Regione. Il relativo fondo e' corrisposto ai
singoli ERSU della Regione.
    2.  La  Regione  promuove  e  sostiene  anche finanziariamente la
stipulazione di accordi di cooperazione fra Universita' della Regione
e  Universita'  di Paesi non appartenenti all'Unione europea anche al
fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine
degli stranieri immigrati laureati nelle Universita' abruzzesi.