Art. 13. Partecipazione degli Enti di ambito sociale e delle province alla programmazione regionale 1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province possono partecipare alla formazione del programma triennale regionale mediante proposte di attivita' e di interventi e/o studi, ricerche e indagini effettuati in materia di immigrazione, da produrre alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.