Art. 13.
Partecipazione  degli  Enti  di  ambito sociale e delle province alla
                      programmazione regionale
    1.  Gli  Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo
ai  sensi  della  legge n. 328/2000 e le province possono partecipare
alla  formazione  del programma triennale regionale mediante proposte
di   attivita'  e  di  interventi  e/o  studi,  ricerche  e  indagini
effettuati  in  materia  di  immigrazione,  da  produrre  alla giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.