Art. 14. Servizi socio-assistenziali 1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 sono tenuti ad assicurare agli stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all'Art. 2, comma 2 la fruizione, a condizioni di parita' con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali da loro erogati. 2. Nell'ambito dei servizi sociali, gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nel programma triennale di cui all'Art. 4. 3. La Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attivita' socio-assistenziali da assegnare agli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, tiene conto dell'entita' e della concentrazione degli stranieri immigrati presenti nei comuni della Regione ed emana le relative direttive.