Art. 14.
                     Servizi socio-assistenziali
    1.  Gli  Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo
ai  sensi  della  legge  n.  328/2000  sono tenuti ad assicurare agli
stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all'Art. 2, comma 2 la
fruizione,  a  condizioni  di parita' con i cittadini italiani, delle
prestazioni   socio-assistenziali  e  dei  servizi  sociali  da  loro
erogati.
    2.  Nell'ambito  dei  servizi sociali, gli Enti di ambito sociale
determinati  dalla  Regione  Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000
possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione
per  i  propri dipendenti da ricomprendere nel programma triennale di
cui all'Art. 4.
    3.  La  Regione,  nel  ripartire i fondi destinati alle attivita'
socio-assistenziali   da   assegnare  agli  Enti  di  ambito  sociale
determinati  dalla  Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000,
tiene  conto  dell'entita'  e  della  concentrazione  degli stranieri
immigrati  presenti  nei  comuni  della  Regione ed emana le relative
direttive.