Art. 15.
                       Diritto all'abitazione
    1.  Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all'Art. 2, comma
2,  i benefici  previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata
convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonche'
per  la  partecipazione  ai  bandi  di concorso per l'assegnazione di
alloggi  di  edilizia  sovvenzionata,  emanati  in  attuazione  della
normativa vigente.
    2.  Possono  accedere  ai  benefici  di cui al comma 1, anche gli
stranieri  immigrati  che  abbiano  la  propria  famiglia  nel  Paese
d'origine,  purche'  usufruiscano  degli  assegni  familiari  e delle
detrazioni fiscali.
    3.  Gli  Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo
ai  sensi  della legge n. 328/2000 promuovono e sostengono ogni altra
iniziativa  tendente  ad  accrescere  la disponibilita' degli alloggi
idonei  per  far  fronte  a  situazioni  di emergenza abitativa degli
stranieri immigrati.
    4.  La  Regione  Abruzzo,  secondo  modalita'  e criteri che sono
stabilite  dalla  giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a
favore  dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri
immigrati.