Art. 15. Diritto all'abitazione 1. Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all'Art. 2, comma 2, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonche' per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente. 2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli stranieri immigrati che abbiano la propria famiglia nel Paese d'origine, purche' usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali. 3. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilita' degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa degli stranieri immigrati. 4. La Regione Abruzzo, secondo modalita' e criteri che sono stabilite dalla giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri immigrati.