Art. 16. Centri di accoglienza e di servizi 1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, con il concorso della Regione, promuovono e istituiscono: a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli stranieri immigrati, comunque presenti sul territorio di loro competenza, che si trovino in situazione di bisogno o di disagio; b) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo; c) centri servizi per l'offerta di informazioni e consulenza agli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese, ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali spettanti a ciascuno e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, nonche' al fine di facilitare agli stranieri immigrati l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari e l'inserimento lavorativo e scolastico; d) centri di aggregazione per stranieri immigrati, che permettano occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani in ambienti adeguati, con particolare attenzione a centri di aggregazione per minori. 2. Per la gestione dei centri di accoglienza, di servizi e di aggregazione, gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, possono convenzionarsi anche con le Associazioni iscritte al registro di cui al successivo Art. 23, nonche' con le ONLUS che svolgono e promuovono attivita' di tutela e assistenza nei confronti degli stranieri immigrati. 3. Le province promuovono e istituiscono Centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'Art. 23, al fine di assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro degli stranieri immigrati nel rispetto della legislazione vigente e al fine di agevolare il rientro nel Paese di provenienza degli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.