Art. 16.
                 Centri di accoglienza e di servizi
    1.  Gli  Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo
ai  sensi  della  legge  n.  328/2000, con il concorso della Regione,
promuovono e istituiscono:
      a) centri  di  prima  accoglienza  per  assistere,  per periodi
limitati  di  tempo,  gli  stranieri immigrati, comunque presenti sul
territorio  di  loro  competenza,  che  si  trovino  in situazione di
bisogno o di disagio;
      b) centri  di  seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di
alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per
periodi limitati di tempo;
      c) centri  servizi  per  l'offerta di informazioni e consulenza
agli  stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese,
ai  fini  del  pieno  godimento  dei diritti fondamentali spettanti a
ciascuno  e  l'adempimento  dei  doveri  previsti  dalla legislazione
vigente,  nonche'  al  fine  di  facilitare  agli stranieri immigrati
l'accesso  ai  servizi  territoriali socio-assistenziali e sanitari e
l'inserimento lavorativo e scolastico;
      d) centri   di   aggregazione   per  stranieri  immigrati,  che
permettano  occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani
in   ambienti  adeguati,  con  particolare  attenzione  a  centri  di
aggregazione per minori.
    2.  Per  la  gestione  dei centri di accoglienza, di servizi e di
aggregazione,  gli  Enti  di ambito sociale determinati dalla Regione
Abruzzo  ai  sensi  della  legge  n. 328/2000, possono convenzionarsi
anche  con  le Associazioni iscritte al registro di cui al successivo
Art.  23, nonche' con le ONLUS che svolgono e promuovono attivita' di
tutela e assistenza nei confronti degli stranieri immigrati.
    3.  Le  province  promuovono  e  istituiscono  Centri polivalenti
provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati
iscritti  al  registro  di  cui  all'Art.  23,  al fine di assicurare
l'integrazione   sociale,  l'avviamento  al  lavoro  degli  stranieri
immigrati  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  e  al fine di
agevolare  il  rientro  nel  Paese  di  provenienza  degli  stranieri
immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.