Art. 17. Assistenza scolastica 1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, in concorso con la Regione, promuovono e sostengono iniziative per: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscano il concreto accesso dei minori stranieri immigrati ai servizi educativi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo; b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate.