Art. 17.
                        Assistenza scolastica
    1.  Gli  Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo
ai  sensi  della  legge  n.  328/2000,  in  concorso  con la Regione,
promuovono e sostengono iniziative per:
      a) rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico,  sociale  e
culturale  che  impediscano  il concreto accesso dei minori stranieri
immigrati  ai  servizi  educativi  per la prima infanzia, alla scuola
materna, alla scuola dell'obbligo;
      b) facilitare  l'accesso  all'istruzione  secondaria  superiore
degli  stranieri  immigrati  meritevoli  e  in  difficili  condizioni
economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate.