Art. 19.
                     Presentazione dei progetti
    1.  Gli  Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo
ai  sensi  della  legge  n.  328/2000, e le province, in relazione al
Piano   annuale   regionale  degli  interventi  di  cui  all'Art.  5,
presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro la data
di   scadenza  fissata  dal  piano  annuale  di  interventi,  per  il
finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni
degli stranieri immigrati.