Art. 19. Presentazione dei progetti 1. Gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000, e le province, in relazione al Piano annuale regionale degli interventi di cui all'Art. 5, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro la data di scadenza fissata dal piano annuale di interventi, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni degli stranieri immigrati.