Art. 2. Destinatari degli interventi 1. Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati e le rispettive famiglie, nonche', nei limiti della normativa specifica, i richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati. 2. Gli stranieri immigrati sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge a condizione che siano residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della normativa vigente, sul territorio della Regione, nelle ipotesi sia di immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata.