Art. 2.
                    Destinatari degli interventi
    1. Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non
appartenenti  all'Unione  europea,  gli  apolidi,  i  rifugiati  e le
rispettive famiglie, nonche', nei limiti della normativa specifica, i
richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati.
    2.  Gli  stranieri  immigrati  sono  destinatari degli interventi
previsti  dalla  presente  legge  a  condizione  che siano residenti,
domiciliati  o  altrimenti  presenti,  nel  rispetto  della normativa
vigente,   sul   territorio  della  Regione,  nelle  ipotesi  sia  di
immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata.