Art. 20. Consulta regionale dell'immigrazione. Organi e composizione 1. E' istituita a Pescara, presso la giunta regionale, la Consulta regionale dell'immigrazione (CRI). 2. La consulta e' composta da: a) l'assessore regionale competente per materia o persona da lui designata, che la presiede; b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dal consiglio regionale; c) otto rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sentita l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM); d) un rappresentante per ciascuna provincia; e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello nazionale, designati dalle Organizzazioni stesse a livello regionale; f) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro; g) un rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale; h) un rappresentante delle Aziende USL, designato dall'assessore alla sanita'; i) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati, due in rappresentanza della Conferenza regionale dei rettori delle Universita' degli studi e degli ERSU e uno designato dalla direzione regionale scolastica; j) un rappresentante per ogni prefettura presente sul territorio regionale; k) dieci rappresentanti designati dalle associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale di cui all'Art. 23; l) quattro rappresentanti designanti dai centri di servizi e di prima e seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale; m) quattro rappresentanti dei centri per i servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai centri stessi; n) un rappresentante della commissione regionale per la realizzazione della parita' e delle pari opportunita' fra uomo e donna designato dalla commissione stessa; o) alle sedute della consulta partecipano altresi', con diritto di voto, un funzionario del servizio regionale competente in materia di immigrazione, un funzionario designato dall'assessore alla promozione sociale, un rappresentante dell'agenzia regionale per l'impiego, nonche', senza diritto di voto e ciascuno secondo la competenza ratione materiae determinata rispetto all'ordine del giorno della riunione, i dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali alla sanita', al lavoro e alla formazione professionale, alla politica per la casa, al diritto allo studio. 3. La giunta regionale stabilisce le modalita' di nomina dei rappresentanti della consulta di cui al precedente comma 2, lettere k), l) e m). 4. La consulta regionale dell'immigrazione elegge il vice presidente fra i rappresentanti di cui al precedente comma 2, lettere k), l), e n), secondo una turnazione da determinarsi con regolamento. 5. La consulta regionale per gli stranieri immigrati e' costituita con decreto del Presidente della giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. 6. Il Presidente della giunta regionale richiede agli Enti e alle Associazioni di cui al comma 2, dandone anche pubblicita' sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, di fornire, entro trenta giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso tale termine, il Presidente della giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti la consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni, e ne convoca la prima riunione. 7. I componenti della consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti.