Art. 20.
     Consulta regionale dell'immigrazione. Organi e composizione
    1.  E'  istituita  a  Pescara,  presso  la  giunta  regionale, la
Consulta regionale dell'immigrazione (CRI).
    2. La consulta e' composta da:
      a) l'assessore  regionale  competente  per materia o persona da
lui designata, che la presiede;
      b) tre   consiglieri   regionali,  di  cui  uno  di  minoranza,
designati dal consiglio regionale;
      c) otto  rappresentanti  dei  comuni,  designati  dalla sezione
regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sentita
l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM);
      d) un rappresentante per ciascuna provincia;
      e) quattro  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali dei
lavoratori  piu' rappresentative a livello nazionale, designati dalle
Organizzazioni stesse a livello regionale;
      f) quattro   rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni
regionali dei datori di lavoro;
      g) un rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale;
      h) un    rappresentante    delle    Aziende    USL,   designato
dall'assessore alla sanita';
      i) tre  esperti  sui  problemi degli studenti immigrati, due in
rappresentanza   della   Conferenza   regionale   dei  rettori  delle
Universita'  degli studi e degli ERSU e uno designato dalla direzione
regionale scolastica;
      j)   un   rappresentante   per  ogni  prefettura  presente  sul
territorio regionale;
      k)   dieci   rappresentanti  designati  dalle  associazioni  di
stranieri  immigrati  iscritte  al registro regionale di cui all'Art.
23;
      l) quattro rappresentanti designanti dai centri di servizi e di
prima e seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;
      m) quattro   rappresentanti   dei  centri  per  i  servizi  del
volontariato, uno per ogni provincia, designati dai centri stessi;
      n) un   rappresentante   della  commissione  regionale  per  la
realizzazione  della  parita'  e  delle  pari opportunita' fra uomo e
donna designato dalla commissione stessa;
      o) alle sedute della consulta partecipano altresi', con diritto
di  voto, un funzionario del servizio regionale competente in materia
di   immigrazione,   un  funzionario  designato  dall'assessore  alla
promozione  sociale,  un  rappresentante  dell'agenzia  regionale per
l'impiego,  nonche',  senza  diritto  di  voto  e ciascuno secondo la
competenza  ratione  materiae  determinata  rispetto  all'ordine  del
giorno   della   riunione,   i  dirigenti  regionali  rispettivamente
designati  dagli  assessori  regionali alla sanita', al lavoro e alla
formazione  professionale, alla politica per la casa, al diritto allo
studio.
    3.  La  giunta  regionale  stabilisce  le modalita' di nomina dei
rappresentanti  della  consulta di cui al precedente comma 2, lettere
k), l) e m).
    4.   La  consulta  regionale  dell'immigrazione  elegge  il  vice
presidente fra i rappresentanti di cui al precedente comma 2, lettere
k), l), e n), secondo una turnazione da determinarsi con regolamento.
    5.   La   consulta  regionale  per  gli  stranieri  immigrati  e'
costituita   con   decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale
all'inizio  della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento
della  giunta,  e dura in carica fino alla scadenza della legislatura
regionale.
    6. Il Presidente della giunta regionale richiede agli Enti e alle
Associazioni  di  cui  al  comma  2,  dandone  anche  pubblicita' sul
Bollettino  ufficiale della Regione Abruzzo, di fornire, entro trenta
giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso tale termine,
il  Presidente  della  giunta regionale provvede comunque alla nomina
dei  componenti  la consulta sulla base delle designazioni pervenute,
fatte  salve  le  successive  integrazioni,  e  ne  convoca  la prima
riunione.
    7.  I  componenti della consulta che si dimettono o decadono sono
sostituiti con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti.