Art. 21. Funzionamento della consulta dell'immigrazione 1. Il Presidente convoca la consulta in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del comitato esecutivo. 2. Il Presidente puo' invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti posti in esame. 3. La consulta elegge nel proprio seno il comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal vice presidente nonche' da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'Art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k), e m): a) il comitato esecutivo e' convocato e presieduto dal presidente della consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute; b) la durata del comitato esecutivo coincide con quella della consulta. 4. La consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento interno. 5. Le funzioni di segreteria della consulta e del comitato sono assicurate dal Servizio regionale competente in materia di immigrazione. 6. La partecipazione ai lavori della consulta e del comitato esecutivo e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, da calcolarsi secondo modalita' e criteri stabiliti per i dirigenti della Regione Abruzzo.