Art. 21.
           Funzionamento della consulta dell'immigrazione
    1.  Il  Presidente convoca la consulta in seduta ordinaria almeno
tre  volte  l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti o del comitato esecutivo.
    2.  Il  Presidente  puo'  invitare  a partecipare ai lavori della
consulta,  senza  diritto  di  voto,  rappresentanti di istituzioni e
organismi interessati agli argomenti posti in esame.
    3.  La  consulta  elegge  nel proprio seno il comitato esecutivo,
composto  dal  Presidente  e  dal  vice  presidente nonche' da cinque
membri  eletti  nel  rispetto di una rappresentanza dei componenti di
cui all'Art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k), e m):
      a) il   comitato   esecutivo  e'  convocato  e  presieduto  dal
presidente  della  consulta  che stabilisce anche l'ordine del giorno
delle sedute;
      b) la  durata  del comitato esecutivo coincide con quella della
consulta.
    4.  La  consulta,  per  gli  aspetti  non previsti dalla presente
legge,   adotta,  entro  novanta  giorni  dal  suo  insediamento,  un
regolamento interno.
    5.  Le  funzioni di segreteria della consulta e del comitato sono
assicurate   dal   Servizio   regionale   competente  in  materia  di
immigrazione.
    6.  La  partecipazione  ai  lavori  della consulta e del comitato
esecutivo  e' gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute
e  documentate,  da  calcolarsi secondo modalita' e criteri stabiliti
per i dirigenti della Regione Abruzzo.