Art. 22. Compiti della consulta regionale dell'immigrazione e del suo comitato esecutivo 1. La consulta regionale dell'immigrazione esprime pareri in ordine: a) alle iniziative e agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento e formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica; b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'Art. 4; c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'Art. 5; d) a ogni altro argomento sottopostole dai competenti organi della Regione. 2. La consulta regionale dell'immigrazione, di concerto con gli enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, interessati, formula proposte riguardanti: a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio; b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli organismi dell'Unione europea, con gli enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, con le associazioni; c) la partecipazione a eventi nazionali o internazionali organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali; d) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione; e) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, volti a garantire i diritti degli stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso; f) la conferenza sull'immigrazione di cui all'Art. 12. 3. Il comitato esecutivo: a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della consulta; b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui al comma 1; c) cura i rapporti con gli enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, e con le istituzioni e associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione; d) collabora con il Presidente della consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.