Art. 23. Registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati 1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale svolte dalle Associazioni degli stranieri immigrati e loro Federazioni, Enti, Istituzioni e Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuita'. 2. A tal fine e' istituito presso il competente Servizio regionale per l'immigrazione della giunta regionale il registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni. 3. A tale registro sono iscritte: a) le associazioni nazionali aventi sede anche in Abruzzo; b) le associazioni che operano in Abruzzo; e) gli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi della legge n. 152/2001. 4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni di stranieri immigrati, determinandone criteri e modalita' per l'iscrizione. 5. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' condizione per l'indicazione dei rappresentanti di cui all'Art. 20, comma 2, lettera k) e per la concessione alle Associazioni di contributi regionali a sostegno delle attivita' associative.