Art. 23.
   Registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati
    1.  La  Regione  riconosce  e  sostiene  le  funzioni di servizio
sociale,  culturale  e  assistenziale svolte dalle Associazioni degli
stranieri   immigrati   e   loro  Federazioni,  Enti,  Istituzioni  e
Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e
con carattere di continuita'.
    2.  A  tal  fine  e'  istituito  presso  il  competente  Servizio
regionale  per  l'immigrazione  della  giunta  regionale  il registro
regionale  delle  associazioni  degli  stranieri  immigrati  e  delle
rispettive Federazioni.
    3. A tale registro sono iscritte:
      a) le associazioni nazionali aventi sede anche in Abruzzo;
      b) le associazioni che operano in Abruzzo;
      e) gli   Istituti   di   patronato   e  di  assistenza  sociale
riconosciuti ai sensi della legge n. 152/2001.
    4.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  delibera  l'istituzione del registro
regionale  delle  associazioni di stranieri immigrati, determinandone
criteri e modalita' per l'iscrizione.
    5.  L'iscrizione  al registro di cui al comma 1 e' condizione per
l'indicazione dei rappresentanti di cui all'Art. 20, comma 2, lettera
k)  e  per la concessione alle Associazioni di contributi regionali a
sostegno delle attivita' associative.