Art. 25.
                  Disposizioni finali e transitorie
    1. In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all'Art. 19,
sono  presentati  entro  quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge.  Il  programma triennale di cui all'Art. 4 e'
presentato    dalla    giunta   regionale   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione  del  piano  annuale di cui all'Art. 5 ed approvato
dal consiglio entro i successivi trenta.
    2.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione
e  convocazione della consulta, previa designazione dei componenti di
cui al comma 2 dell'Art. 20.
    3. Le associazioni di stranieri immigrati, gia' iscritte all'albo
regionale  di  cui all'articolo della legge regionale 28 aprile 1995,
n.  79,  vengono  di  diritto iscritte al registro di cui all'Art. 23
della presente legge.