Art. 25. Disposizioni finali e transitorie 1. In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all'Art. 19, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma triennale di cui all'Art. 4 e' presentato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del piano annuale di cui all'Art. 5 ed approvato dal consiglio entro i successivi trenta. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della consulta, previa designazione dei componenti di cui al comma 2 dell'Art. 20. 3. Le associazioni di stranieri immigrati, gia' iscritte all'albo regionale di cui all'articolo della legge regionale 28 aprile 1995, n. 79, vengono di diritto iscritte al registro di cui all'Art. 23 della presente legge.