Art. 29.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 13 dicembre 2004
                                PACE