Art. 4.
           Programma triennale regionale degli interventi
    1.  La  giunta  regionale, previo parere della consulta di cui al
successivo  Art. 20, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio,
al  consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno
successivo,   il   Programma   triennale  degli  interventi  e  delle
attivita'.
    2. Nel programma regionale sono indicati:
      a) gli   obiettivi   generali  e  le  priorita'  settoriali  di
intervento di cui ai capi III e IV;
      b) le   condizioni  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi  e  l'attuazione degli interventi, nonche' l'ammontare dei
fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;
      c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali
e  pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali,
europei e internazionali, bilaterali e multilaterali.
    3.  Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento
di  attivita' all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo
ai sensi della normativa vigente.