Art. 4. Programma triennale regionale degli interventi 1. La giunta regionale, previo parere della consulta di cui al successivo Art. 20, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Programma triennale degli interventi e delle attivita'. 2. Nel programma regionale sono indicati: a) gli obiettivi generali e le priorita' settoriali di intervento di cui ai capi III e IV; b) le condizioni e le modalita' per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi, nonche' l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge; c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali, europei e internazionali, bilaterali e multilaterali. 3. Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento di attivita' all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi della normativa vigente.