Art. 5.
              Piano annuale regionale degli interventi
    1.  La  giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno,
e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del bilancio
regionale, previo parere della consulta di cui al successivo Art. 20,
approva  il  piano  annuale degli interventi da finanziare, che siano
ricompresi  nel Programma triennale regionale approvato dal consiglio
regionale.