Art. 5. Piano annuale regionale degli interventi 1. La giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della consulta di cui al successivo Art. 20, approva il piano annuale degli interventi da finanziare, che siano ricompresi nel Programma triennale regionale approvato dal consiglio regionale.