Art. 6. Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali 1. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensita' in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea, la giunta regionale puo', per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge. Tale piano e' finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Migratorie di cui all'Art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.