Art. 6.
Misure   straordinarie   di   accoglienza   in  occasione  di  eventi
                             eccezionali
    1.   Qualora  si  verifichino  flussi  migratori  di  eccezionale
intensita'  in  occasione  di  disastri naturali, conflitti interni o
internazionali,  o  altri eventi di particolare gravita' in Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea,  la  giunta  regionale  puo',  per
esigenze   umanitarie,   predisporre   un   piano   straordinario  di
interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla
presente  legge.  Tale piano e' finalizzato alla prima accoglienza di
stranieri  immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento
temporaneo  di  accoglienza,  ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate
allo  scopo  nell'ambito  del Fondo Nazionale Politiche Migratorie di
cui  all'Art.  45  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni e integrazioni.