Art. 7.
         Tutela culturale, interculturalita' e integrazione
    1.   La   Regione  riconosce  e  favorisce  l'integrazione  degli
stranieri   immigrati   nel   pieno  rispetto  della  loro  identita'
culturale, sociale e religiosa.
    2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti
di  ambito  sociale  determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della
legge  8 novembre  2000,  n.  328  e  le province, con le Istituzioni
scolastiche  e  universitarie  e  con  le  Associazioni  di stranieri
immigrati iscritte al registro regionale:
      a) corsi  di  lingua  e  di  cultura italiana finalizzati anche
all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo;
      b) corsi  integrativi  di  lingua  e  cultura  di origine degli
stranieri  immigrati,  utilizzando ove possibile insegnanti di lingua
madre;
      c)  iniziative  e  progetti  di educazione interculturale nelle
scuole,   nelle   universita',  nei  centri  culturali,  destinati  a
stranieri immigrati e a cittadini europei;
      d) corsi  di  formazione  in  materia  di diritti della persona
umana   e   di  non  discriminazione,  nonche'  corsi  di  educazione
interculturale  rivolti  agli  insegnanti e agli operatori degli Enti
locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che
si trovano piu' spesso a contatto con gli stranieri immigrati;
      e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a
promuovere  la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine
di  favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire
fenomeni   di   intolleranza,   discriminazione   e   xenofobia,  con
particolare  attenzione  alla  conoscenza interculturale nei rapporti
fra minori;
      f) corsi  di  aggiornamento  rivolti  agli  stranieri immigrati
sulla  normativa  regionale,  nazionale,  europea e internazionale in
materia  di  immigrazione,  nonche'  sui  diritti  loro  spettanti ai
suddetti livelli normativi.