Art. 7. Tutela culturale, interculturalita' e integrazione 1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli stranieri immigrati nel pieno rispetto della loro identita' culturale, sociale e religiosa. 2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e le province, con le Istituzioni scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale: a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo; b) corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre; c) iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole, nelle universita', nei centri culturali, destinati a stranieri immigrati e a cittadini europei; d) corsi di formazione in materia di diritti della persona umana e di non discriminazione, nonche' corsi di educazione interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che si trovano piu' spesso a contatto con gli stranieri immigrati; e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia, con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei rapporti fra minori; f) corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione, nonche' sui diritti loro spettanti ai suddetti livelli normativi.