Art. 8.
     Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
    1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale,  previsti  dalle  leggi  regionali vigenti in materia,
sono estesi agli stranieri immigrati.
    2.   La   Regione   programma,   nell'ambito   della   formazione
professionale,    specifici    interventi    diretti   a   facilitare
l'inserimento  nel  mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con
particolare  attenzione  alle donne e ai minori in eta' lavorativa in
cerca di prima occupazione.