Art. 8. Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale 1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi agli stranieri immigrati. 2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con particolare attenzione alle donne e ai minori in eta' lavorativa in cerca di prima occupazione.