Art. 9. Assistenza sanitaria 1. La Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all'Art. 2, comma 2, la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalita' previste per i cittadini residenti sul territorio abruzzese e conformemente alla normativa nazionale concernente i cittadini italiani. 2. La tutela e il sostegno sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione. 3. La Regione emana direttive alle Aziende sanitarie e ospedaliere perche' queste: a) stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione annuale alla Regione le modalita' e i percorsi per l'accesso alle prestazioni; b) assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilita' degli accessi, come previste dalla carta dei servizi. 4. La Regione promuove attivita' formative specifiche per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacita' di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.