Art. 9.
                        Assistenza sanitaria
    1.  La  Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all'Art.
2, comma 2, la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi
del  servizio  sanitario  nazionale  nei  limiti  e  con le modalita'
previste  per  i  cittadini  residenti  sul  territorio  abruzzese  e
conformemente   alla  normativa  nazionale  concernente  i  cittadini
italiani.
    2.  La  tutela  e  il  sostegno  sanitario  vengono ulteriormente
garantiti  attraverso  l'inserimento  degli  stessi nelle campagne di
prevenzione  collettiva  e di indagini epidemiologiche promosse dalle
varie  strutture  sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di
educazione sanitaria e di prevenzione.
    3.   La   Regione   emana  direttive  alle  Aziende  sanitarie  e
ospedaliere perche' queste:
      a) stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione annuale
alla   Regione   le   modalita'  e  i  percorsi  per  l'accesso  alle
prestazioni;
      b) assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e
la fruibilita' degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.
    4.  La  Regione  promuove  attivita' formative specifiche per gli
operatori  socio-sanitari,  allo  scopo di migliorare la capacita' di
lettura,  interpretazione  e  comprensione delle differenze culturali
che investono i concetti di salute, malattie e cura.