Art. 11. Comitato esecutivo Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vice presidente del CRAM e dai seguenti membri eletti dal CRAM: sei in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) - (uno per l'area europea, uno per l'area nord America, due per l'area sud America, uno per l'area australiana, uno per l'area africana) di cui al precedente Art. 4; due in rappresentanza delle associazioni di cui al punto d), del precedente Art. 4; uno in rappresentanza degli istituti di patronato. La durata in carica del comitato coincide con quella del CRAM. Le sedute del comitato sono convocate, con allegato ordine del giorno, dal presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e regolarmente prima di ogni riunione del CRAM. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti. Il CRAM provvede alla sostituzione del componente del Comitato che si assenta per due volte consecutive senza giustificato motivo. Il Comitato puo' articolarsi in commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.