Art. 20. Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.