Art. 26. Norma finanziaria La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi al 2004 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.