Art. 2. 1. Il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: «Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche» e' cosi' modificato: «1. La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonche' per la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire con successivo regolamento, ai soggetti interessati di cui all'Art. 1, con priorita' per i comuni montani. 2. Al comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a fornire regolare e formale rendicontazione delle spese sostenute».