Art. 2.
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000,
n.  29,  ad  oggetto:  «Tutela  del  diritto  al  gioco dei bambini e
sviluppo delle ludoteche» e' cosi' modificato:
    «1. La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e
la  ristrutturazione  dei locali da destinare a ludoteche nonche' per
la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire con
successivo  regolamento,  ai  soggetti interessati di cui all'Art. 1,
con priorita' per i comuni montani.
    2.  Al  comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000,
n.  29,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I soggetti
beneficiari  dei  contributi  sono  obbligati  a  fornire  regolare e
formale rendicontazione delle spese sostenute».