Art. 2. Determinazione dell'imposta 1. L'ammontare dell'imposta e' fissata in Euro 0,015494 per litro di benzina erogato. 2. La Regione Molise potra', a partire dall'anno 2006 e con legge regionale, determinare, entro il limite massimo dli Euro 0,02582 per litro, l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista. La nuova misura dell'aliquota deve applicarsi sul quantitativo di benzina erogato successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione. 3. In caso contrario si intende prorogata, per l'anno o per gli anni successivi, la misura dell'imposta vigente. 4. L'imposta e' determinata moltiplicando l'importo stabilito al comma 1 per il quantitativo mensile di carburante, erogato dal soggetto passivo dell'imposta dli cui al successivo Art. 3, risultante dal registro di carico e scarico previsto dall'Art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.