Art. 2.
                     Determinazione dell'imposta
    1. L'ammontare dell'imposta e' fissata in Euro 0,015494 per litro
di benzina erogato.
    2. La Regione Molise potra', a partire dall'anno 2006 e con legge
regionale,  determinare, entro il limite massimo dli Euro 0,02582 per
litro,   l'aliquota   dell'imposta   in   misura  diversa  da  quella
precedentemente   prevista.   La   nuova  misura  dell'aliquota  deve
applicarsi  sul  quantitativo di benzina erogato successivamente alla
data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.
    3.  In  caso contrario si intende prorogata, per l'anno o per gli
anni successivi, la misura dell'imposta vigente.
    4.  L'imposta e' determinata moltiplicando l'importo stabilito al
comma  1  per  il  quantitativo  mensile  di  carburante, erogato dal
soggetto   passivo   dell'imposta  dli  cui  al  successivo  Art.  3,
risultante  dal registro di carico e scarico previsto dall'Art. 3 del
decreto-legge  5 maggio  1957, n. 271, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.