Art. 3.
           Soggetto passivo e determinazione dell'imposta
    1.  Il  soggetto passivo dell'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione  e'  il concessionario dell'impianto di distribuzione di
carburante  o,  per sua delega, la societa' petrolifera che sia unica
fornitrice del suddetto impianto.