Art. 5.
               Modalita' di accertamento dell'imposta
    1.  Gli  uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la
liquidazione   dell'imposta   sulla  base  di  dichiarazioni  annuali
presentate,  con  le  modalita' stabilite nel decreto ministeriale 30
luglio  1996,  dai soggetti passivi di cui al precedente Art. 3 entro
il  31 gennaio  dell'anno  successivo  a  quello cui si riferiscono e
trasmettono  alla  Regione  i dati relativi alla quantita' di benzina
erogata nel territorio regionale.
    2.  La  Regione  Molise,  per  il  tramite del servizio politiche
finanziarie  e  tributarie, puo' accedere ai dati delle registrazioni
fiscali  tenute  in  base  alle  norme vigenti presso gli impianti di
distribuzione  di carburante e puo' richiedere agli uffici tecnici di
finanza  i  dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di
propria   competenza;   eventuali  infrazioni  o  irregolarita'  sono
segnalate  agli  stessi  uffici  che  procedono alla liquidazione dei
tributi dovuti e delle relative penalita'.