Art. 5. Modalita' di accertamento dell'imposta 1. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti passivi di cui al precedente Art. 3 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantita' di benzina erogata nel territorio regionale. 2. La Regione Molise, per il tramite del servizio politiche finanziarie e tributarie, puo' accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e puo' richiedere agli uffici tecnici di finanza i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarita' sono segnalate agli stessi uffici che procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalita'.